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Home Notizie dall'universo e dintorni Il mondo alla rovescia Modalità di opposizione - politica, diritto reale, giurisprudenza, crimini - Radioland

Giustizia per tutti

Modalità di opposizione e di correzione verso la provocazione sistematica di natura criminale, perpetrata dagli “non impedire un evento delittuoso che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a provocarlo”.

La moda in atto, relativa - in presenza di reati contro la persona e/o il contesto socioeconomico - alla costituzione quale parte civile dell’amministrazione della cosa pubblica, apre interessanti orizzonti planetari intesi a una politica correttiva che presso ciascuna nazione persegua risultati efficaci, funzionanti come deterrente, contro la criminalità istituzionale soggettiva e organizzata, sia privatista che pubblica.

Il principio elementare discendente dalla matematica sociale, secondo il quale alla maggiore carica e retribuzione corrisponda maggiore responsabilità oggettiva e conseguente colpevolezza, offre percorsi nuovi di grande rilievo sociale ed economico.

La notizia nei giorni scorsi circolante nella capitale del Paese preso per campione, era che una giovane donna italiana di origini etiopiche era stata stuprata dall’autista di un autobus di linea pubblica in servizio, e che di conseguenza l’amministrazione comunale negativa invertita aveva in mente di costituirsi parte civile contro l’esecutore materiale del delitto peraltro ignoto.

Prescindendo tuttavia dal fatto che la stessa procedura civile avrebbe potuto o dovuto seguire il dicastero degli affari interni di giurisdizione nazionale, in assenza di specificità riconosciuta è fuor di dubbio che la matematica sociale individui senza tema di smentite che abbiano valore giuridico assoluto, ossia connesso al Diritto Reale, la responsabilità e la colpevolezza oggettive personali nei titolari delle cariche di carattere politico e amministrativo in base ai prontuari in vigenza riguardanti la titolarità delle cariche pubbliche e le conseguenti retribuzioni.

Non è neppure necessario che sia il giudice a stabilire di volta in volta la percentuale del titolo risarcitorio dovuto alle vittime per responsabilità e colpevolezza oggettive, limitandosi il giudizio a indicare la somma complessiva risarcitoria spettante alle vittime per quanto attiene la parte civile, distinguendola soltanto tra la colpevolezza diretta dell’esecutore materiale e quella indiretta oggettiva dell’omissione di natura provocatoria ai fini della consumazione del delitto.

Bisogna infatti tenere conto che al presente gli attuali sistemi penali (pena di morte, detenzione in carcere, arresti domiciliari ecc.) si evincono obsoleti in un contesto civile democraticamente ideato e realizzato, seppure sedicente, e che i Centri di Esposizione Pubblica permanente dei Sintomi Evidentisti non sono stati costituiti, per cui lo strumento dell’ammenda da devolvere quale azione riparatoria alle vittime, risulta l’unico fattibile.

La percentuale dell’ammenda dovrà essere perciò determinata individualmente e a priori, cioè in generale, sulla base dei prontuari relativi alla retribuzione delle cariche connesse all’amministrazione della cosa pubblica, e nel senso decrescente partendo dalla cima, ossia dalle massime cariche alle minime e alle corrispondenti retribuzioni.

Nel caso odierno capitolino – è stato scelto significatamente il più mite - a prescindere dal destino giudiziario spettante all’esecutore materiale del crimine (che venga poi individuato o no è superfluo) ed evinta la cima della responsabilità civile oggettiva, risulterà semplice ed equo così come sopra descritto il ricorso ai prontuari di retribuzione vigenti, perché oltretutto non bisogna dimenticare che nel caso in esame come nella stragrande maggioranza degli accadimenti di analoga antisocialità, gli esecutori materiali dei crimini compaiono in genere sulla scena del delitto come individui abietti di poca o nessuna disponibilità finanziaria, per cui le vittime ricevono risarcimenti a dir poco irrisori oppure nessun risarcimento.

Nei giorni scorsi, nel Paese Campione si è molto discusso su una singolare sentenza di condanna a pagare  tot euro (450 mila?) di risarcimento a una bambina di 12 anni stuprata per un lungo periodo e in varie occasioni da una banda di minorenni, posta a carico dei rispettivi genitori dei componenti della banda minorile perché “cattivi educatori” secondo i giudici, bravissimi come sempre a incolpare, giudicare e condannare i privati, i singoli e le famiglie, e mai la ragione sociale, l’Organizzazione sociale di Disuguaglianza Economica relativa, ovvero la sragione sociale impunibile per incapacità di intendere e di volere dei propri operatori e rappresentanti, politici, legislatori, giudici e amministratori della cosa pubblica: sragione sociale da cui sin dall’atto della propria costituzione la famiglia – che per apparente paradosso costituzionale e giuridico, evincendo il perno della società, ma di fatto per usurpazione della stessa (società) di tale ruolo  viene privata - è costretta a difendersi e lottare per la propria sopravvivenza contro lo Status Quo Usurpativo.

Nessuna notizia comunque sulla ripartizione della somma se complessiva, oppure se parziale sulle modalità con le quali dovrà essere pagata da ciascuna famiglia, ne sull’effettivo pagamento della stessa e tantomeno sulla costituzione come parte civile (contro se medesima) dell’amministrazione della cosa pubblica competente ai fini del ricorso ai corrispondenti prontuari di responsabilità e colpevolezza.

Il Notiziario

 
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